Dopo anni di attesa, dal 31 dicembre 2017 è necessaria un’abilitazione all’uso di macchine agricole e movimento terra (il patentino) per effetto di quanto definito dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, che – pubblicato in GU n. 60 del 12 marzo 2012 – prevede corsi di formazione e aggiornamento per gli utilizzatori di mezzi per agricoltura in ambito lavorativo.
Agli operatori agricoli neofiti o meno esperti privi di abilitazione è richiesta la frequentazione di un corso di formazione con successivo rilascio del patentino, mentre gli operatori agricoli più esperti già in possesso dell’abilitazione se la cavano con un corso di aggiornamento.
Patentino, una storia nata nel 2008…
Le origini del percorso legislativo che ha portato all’entrata in vigore delle disposizioni sull’abilitazione obbligatoria all’uso delle macchine agricole risalgono allo scorso decennio. Prosecuzione del D.lgs. 626/1994, il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – detto anche Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – stabilisce obblighi di formazione generale per i lavoratori e i loro rappresentanti (articolo 37) e obblighi di formazione specifica per gli utilizzatori dei mezzi agricoli (articolo 73).
“Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione adeguata e specifica – si legge al comma 4 dell’articolo 73 – tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.
Il comma 5 del medesimo articolo affida alla Conferenza Stato Regioni il compito di individuare le attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione, nonché le modalità, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.
Sono l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e la circolare n. 34 del 23 dicembre 2014 a definire nel dettaglio i passaggi dei corsi di formazione e a fissare l’entrata in vigore dell’obbligo del patentino al 31 dicembre 2015. Termine poi spostato dal Decreto Milleproroghe 2016 al 31 dicembre 2017.
Se da un lato, la proroga ha risolto alcune questioni tecniche quali le difficoltà nel reperire aule, formatori e attrezzature – come sottolineato da Danilo De Lellis, responsabile nazionale dell’ufficio lavoro di Cia – dall’altro ha penalizzato chi aveva già seguito i corsi rispettando le tempistiche fissate precedentemente.
“La proroga dell’anno scorso è stata demenziale – ha raccontato Roberto Guidotti, tecnico del Cai, ad AgroNotizie – non solo perché ha trattato tutti gli operatori allo stesso modo, ma anche perché ha introdotto l’obbligo per i nuovi lavoratori di partecipare al corso prima di iniziare a utilizzare le macchine agricole, ritardando il loro ingresso nel mondo del lavoro”.
…e arrivata al 2018
Ma, nel bene o nel male, sembra che il Milleproroghe 2016 abbia messo un punto al travagliato iter del patentino definendone l’obbligatorietà dal primo gennaio 2018.
“Siamo favorevoli all’introduzione dell’abilitazione obbligatoria all’uso delle attrezzature di lavoro – ha affermato De Lellis – poiché, insieme alla revisione del parco macchine nazionale, rappresenta un valido strumento di prevenzione degli infortuni con i mezzi agricoli”.
Diversi i punti di vista espressi da Guidotti e Rodolfo Catarzi, responsabile della sicurezza di Unacma. A detta del primo, sarebbe stata creata una formazione di massa partendo da presupposti errati e considerando solo il contesto di lavoro, ma non quello privato. “L’abilitazione – ha rincarato Catarzi – si è trasformata in un semplice atto burocratico per gli addetti ai lavori con molti dubbi anche sulle modalità di rilascio”.
Infatti – come ha confermato Renato Delmastro del Cnr Imamoter, intervenuto alla Fiera di Savigliano – verifiche condotte dagli ispettori Asl sul territorio rilevano che alcuni enti formatori non rilasciano l’abilitazione nel modo corretto. “I datori di lavoro che si affidano a questi enti portano a casa attestati che non valgono molto e, se si verifica un incidente, possono essere accusati di non aver assicurato una formazione interna adeguata ai propri dipendenti” ha chiarito Delmastro.
Per risolvere il problema – fermo restando il ruolo chiave dei controlli Asl – il Cnr Imamoter in collaborazione con Confartigianato, Cia, Confagricoltura e Coldiretti ha istituito corsi di formazione per formatori ai quali viene spiegato come tenere i corsi per il rilascio e il rinnovo del patentino.
L’esperienza fa la differenza?
Se sì, la normativa ne tiene conto solo in parte. “In Italia – ha commentato con un pizzico d’ironia Guidotti – c’è questo strano costume per cui più un operatore agricolo guida le attrezzature di lavoro, più disimpara l’uso delle macchine”. Dunque, anche gli operatori più esperti rientrano tra i lavoratori professionalmente addetti del settore agricolo (impegnati nelle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile) per i quali la formazione è obbligatoria.
Gli obblighi formativi e le scadenze non sono uguali per tutti. L’ultima proroga prevede che:
Scadenze dei corsi per l’abilitazione all’uso delle macchine agricole
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Oggi – in base all’articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 81/2008 – i lavoratori sorpresi alla guida dei mezzi agricoli con regolare patente di guida, ma senza patentino possono essere sanzionati con multe variabili da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Ecco come documentare l’esperienza
L’esperienza acquisita nell’uso delle macchine agricole può essere dimostrata attraverso un’autocertificazione, che consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – redatta ai sensi del Dpr n. 445/2000 – per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.
Per i collaboratori familiari e i lavoratori subordinati, tale dichiarazione dev’essere redatta dal titolare dell’azienda e nel primo caso documenta l’esperienza, nel secondo caso l’esperienza e la durata temporale dell’attività alle dipendenze dell’azienda agricola.
Se Rovazzi “partisse” col trattore
Sono esonerati dagli obblighi formativi gli hobbisti, poiché il Testo unico e le normative che da esso scaturiscono si applicano solo a soggetti operanti in ambito lavorativo. Inoltre la circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 emanata dal ministero del Lavoro chiarisce che “la specifica abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro non è necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura”.
A detta di Donato Rotundo, direttore dell’area sviluppo sostenibile ed innovazione di Confagricoltura, “i corsi di formazione per il rilascio del patentino dovrebbero essere rivolti soprattutto agli hobby farmers, che sono i più interessati dagli infortuni sulle macchine agricole”. Infatti – ha fatto sapere Guidotti – “due terzi degli incidenti con i trattori sono riconducibili ai soggetti non professionali, che si fanno male più spesso a causa della loro insufficiente esperienza”.
L’abilitazione sarebbe necessaria soprattutto se passasse la Legge Rovazzi, il disegno di legge 2684 depositato il 7 febbraio 2017 in Senato dal senatore del Pd Bruno Astorre e concepito per allinearsi con la legislazione degli altri Paesi europei in materia di immatricolazione e circolazione stradale dei macchinari per l’agricoltura.
Il testo di legge propone di modificare l’articolo 110 del Codice della strada, estendendo agli hobbisti la possibilità di immatricolare i mezzi agricoli e circolare con essi su strada, una prerogativa oggi dei soli titolari di impresa agricola.
Macchine agricole utilizzabili con l’abilitazione
Le attrezzature di lavoro impiegate nel settore agricolo/forestale per le quali è obbligatorio il patentino sono elencate nell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Tra queste:
- i trattori agricoli e forestali a ruote o cingoli (comprese le trattrici con pianale di carico);
- le piattaforme di lavoro mobili elevabili Ple (inclusi i carri per la raccolta della frutta);
- le gru per autocarro;
- i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- le macchine per il movimento terra, usate in un contesto rurale.
Agli operatori agricoli in possesso di patentino per i trattori non è richiesta l’abilitazione specifica per le macchine movimento terra, purché impiegate in ambito agricolo. È invece prevista un’abilitazione specifica per l’uso dei carri raccogli frutta, inclusi tra le piattaforme di lavoro mobili elevabili. “Abbiamo chiesto al ministero di non inserire i carri per la raccolta della frutta – che vanno a bassissime velocità – tra le Ple, ma ciò non è stato possibile perché sarebbe stato necessario modificare l’Accordo” ha spiegato De Lellis.
Quando la pratica non è molta…
Articolati in un modulo giuridico-normativo di 1 ora, in un modulo tecnico di 2 ore, in due moduli pratici specifici (uno per trattori a ruote, uno per trattori a cingoli) di 5 ore, i corsi di formazione per l’uso di trattori agricoli e forestali dedicati agli operatori neofiti o con insufficiente esperienza hanno “perso per strada” ore di prove in campo.
“Inizialmente l’Accordo Stato Regioni prevedeva molto più tempo per le prove in campo, ma per “ragioni politiche” il tempo è stato ridotto a 5 ore con 6 allievi” ha commentato Catarzi. Un tempo assolutamente insufficiente, secondo l’esperto, perché si possa imparare a guidare i trattori in tutte le condizioni e con tutte le attrezzature previste dalla normativa. “Basti pensare – ha aggiunto Catarzi – che oggi una sola persona per prendere la patente B deve avere alle spalle almeno 6 ore di pratica”.
Similmente, i corsi di formazione per l’utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili Ple si articolano in un modulo giuridico-normativo di 1 ora, in uno tecnico di 3 ore e in moduli pratici specifici di 4 o 6 ore. In questo caso, le esercitazioni consentono di fare pratica sulle Ple con stabilizzatori, sulle Ple senza stabilizzatori o su entrambe le tipologie di Ple.
In tutti i corsi, una prova di verifica intermedia e una prova di verifica finale sulle competenze pratiche, cui si può accedere avendo accumulato il 90 per cento delle presenze, danno diritto all’attestato di abilitazione finale.
Perplessità sui corsi di aggiornamento
Dedicati agli operatori più esperti o già formati, i corsi di aggiornamento permettono il rinnovo quinquennale dell’abilitazione. In tali corsi, la “parte in campo” prevista dall’Accordo Stato Regioni scompare: le 3 ore di pratica delle 4 totali previste possono essere svolte in aula per effetto della circolare n. 12 dell’11 marzo 2013, trasformando l’aggiornamento in un’attività formativa teorica.
Una ragione in più per mettere in discussione l’efficacia dei corsi per i lavoratori più esperti.
Tra i più fiduciosi nell’utilità dei corsi, Lorenzo Iuliano dell’ufficio tecnico di FederUnacoma ha dichiarato: “L’attività di aggiornamento fornisce dettagli tecnici che anche gli operatori più esperti possono ignorare o maggiori informazioni per la gestione in sicurezza delle situazioni anormali prevedibili”.
“Nonostante il malcontento tra gli addetti più esperti che vedono l’aggiornamento come un appesantimento burocratico – ha aggiunto De Lellis – avere soggetti abilitati sulle macchine agricole può mettere al riparo da infortuni sul lavoro“.
Diversamente, Romano Magrini, responsabile lavoro e relazioni sindacali di Coldiretti, legge come una “forzatura fare corsi a operatori con anni di esperienza che hanno già capito quali sono i rischi derivanti dall’uso delle attrezzature e che spesso ne sanno più degli stessi docenti”.
“Oggi il settore agricolo è soggetto a diversi obblighi formativi – ha rincarato Rotundo – I corsi per il patentino si aggiungono agli interventi di formazione stabiliti dall’articolo 37 del dl 81/2008 e ai corsi base e di aggiornamento per il patentino dei prodotti fitosanitari”.
Un coordinamento delle normative che eviti un carico eccessivo di ore di formazione, cui si associa quello burocratico, potrebbe – secondo Rotundo – essere una soluzione.
Soggetti formatori, l’imbarazzo della scelta
Numerosi sono i soggetti formatori pubblici o privati accreditati e indicati nell’Accordo Stato Regioni. Un’abbondanza che però non risolve la carenza nella disponibilità di docenti in possesso di esperienza documentata almeno triennale nei settori della formazione e prevenzione nei luoghi di lavoro e nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature di lavoro.
Per cercare di risolvere il problema, Confagricoltura ha recentemente proposto al Mipaaf di permettere ai tecnici abilitati attraverso l’articolo 4 del decreto del 3 febbraio 2016 di tenere i corsi per il patentino. “Non abbiamo ancora ricevuto una risposta” ha fatto sapere Rotundo.
I corsi, il cui costo non può ricadere sui lavoratori, difficilmente trovano finanziamenti pubblici. Il contributo richiesto – variabile a seconda della tipologia di corso e dell’ente formatore che lo organizza – oscilla tra 50 e 350 euro.
Un costo comunque non sostenibile che scoraggia i formatori perché, come spiega Catarzi “il solo allestimento del campo prove e la preparazione delle attrezzature di lavoro richiedono investimenti che non hanno giustificazioni rispetto ai possibili introiti”.