Il 15 c.m. a Vicenza, un solerte vigile urbano ha sequestrato il libretto di circolazione di un trattore immatricolato antecedentemente il 31/12/1973, per avere violato l’art.111 del CDS così come modificato dal DL 20 Maggio 2015, e multato il proprietario con una sanzione di 85,00€.
Tutto regolare? Ma certo che si!
La legge è legge, ed è in vigore, a tutti gli effetti, dalla data della sua emanazione, cioè dal 20 Maggio 2015.
Il fatto che non si sappia ancora come fare a rispettarla/applicarla, dal momento che neanche questo Governo abbia provveduto ad emanare il decreto attuativo, non è determinante ne, tantomeno, inficia la sua valenza con relativi obblighi e sanzioni.
L’art. 3 com. 4, del Dl 20/05/2015 di fatto recita:
“Per i veicoli di cui all’art. 1 (trattori agricoli ndr) è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti (31/12/2017 per trattori immatricolati antecedentemente il 31/12/1973 ndr), in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non e’ consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.”
Ricordate quindi, qualora abbiate trattori usati ante ’74, da vendere e/o permutare, che questi, per adesso, NON POTRANNO circolare su strada pubblica, con conseguente limitazione nel loro utilizzo normale