E’ soprannominata “legge Rovazzi” quella presentata in SENATO per iniziativa del Sen. ASTORRE, una proposta di legge per la modifica dell’art. 110 comma 2 del D.L. 30 Aprile 1992 n° 285 (NUOVO CODICE della STRADA) in materia di immatricolazione delle macchine agricole, che di fatto agevola i contadini “amatoriali”.
E’ ispirata al tormentone della scorsa estate e riscrive le regole proprio per l’acquisto e la circolazione dei trattori. Con le regole di oggi chi compra un mezzo agricolo e lo vuole immatricolare per guidarlo non solo sul proprio terreno ma anche sulle strade normali, deve essere un agricoltore di professione, il disegno di legge, cancella questo limite: immatricolazione e circolazione sulle strade diventerebbero possibili per tutti.
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2684
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore ASTORRE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2017
Modifica all’articolo 110, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole
Art. 1.
- All’articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole di cui all’articolo 57, comma 2, lettere a), numeri 1) e 2), e b), numero 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all’articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti di cui all’articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario».
In analogia a quanto avviene già in ambito automotive, viene proposto di estendere anche ai rivenditori di macchine agricole la possibilità di poter immatricolare a proprio nome le macchine agricole (in automotive tale fenomeno è noto come «immatricolazione del veicolo km zero»).
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029040.htm#