E’ soprannominata  “legge Rovazzi” quella presentata in SENATO  per iniziativa  del Sen. ASTORRE, una proposta di legge per la modifica dell’art. 110  comma 2 del D.L. 30 Aprile 1992 n° 285 (NUOVO CODICE della STRADA) in materia di immatricolazione delle macchine agricole, che di fatto agevola i contadini “amatoriali”.
E’ ispirata al tormentone della scorsa estate e riscrive le regole proprio per l’acquisto e la circolazione dei trattori. Con le regole di oggi chi compra un mezzo agricolo e lo vuole immatricolare per guidarlo non solo sul proprio terreno ma anche sulle strade normali, deve essere un agricoltore di professione, il disegno di legge, cancella questo limite: immatricolazione e circolazione sulle strade diventerebbero possibili per tutti.
http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-3f47fc11-1723-42ac-9e13-8013e8c8ec57-tg2.html#p=

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2684
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore ASTORRE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2017
Modifica all’articolo 110, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole

Art. 1.

  1. All’articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole di cui all’articolo 57, comma 2, lettere a), numeri 1) e 2), e b), numero 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all’articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti di cui all’articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario».

In analogia a quanto avviene già in ambito automotive, viene proposto di estendere anche ai rivenditori di macchine agricole la possibilità di poter immatricolare a proprio nome le macchine agricole (in automotive tale fenomeno è noto come «immatricolazione del veicolo km zero»).
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029040.htm#

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