In questi giorni molti hanno il tempo per riflettere su vari argomenti e da più parti ci arrivano richieste di informazioni sulle normative che regolano i tempi di garanzia sulle macchine usate vendute.
In questa occasione ci occuperemo soltanto delle macchine ed attrezzature usate vendute a possessori di PARTITA IVA.
A fondo pagina troverete gli articoli del codice civile che si occupano della garanzia sulle cose vendute.
Facciamo quindi alcune considerazioni derivanti dall’esperienza accumulata in questi anni da molti nostri associati. Abbiamo inoltre rilevato dei dati dai report che ci giungono periodicamente dalla Conformgest spa, a seguito di accordo di partnership, e che gestisce per il comparto agricola la garanzia sulle macchine usate denominata “garanzia
Consideriamo che un buon 80% delle rotture dei mezzi si verificano entro i primi mesi dalla consegna e che questi sono quasi sempre imputabili a vizi occulti per i quali i venditori sono sempre responsabili, sia per la riparazione che per la restituzione dell’importo incassato dalla vendita con l’aggravio di eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo, vi invitiamo pertanto a leggere gli art. 1490 / 1492 / 1493 e 1494.
Un’altra considerazione da fare è che molti venditori/collaboratori, abituati a monetizzare “velocemente” l’usato, non considerano che il prezzo di vendita reale lo si potrà avere solo a fine ciclo e al netto delle rotture che si verificheranno a seguito dei disagi per entrambe le parti, degli eventuali accordi economici e delle parcelle dei legali coinvolti, se va bene. Se va male si finisce in tribunale e le sentenze, purtroppo, sono quasi sempre a favore del nuovo proprietario del mezzo. Bisogna constatare che purtroppo, e molto spesso, il termine soddisfazione o fidelizzazione quando si entra nel campo dell’usato nelle concessionarie di macchine agricole, viene spesso sostituito da “speriamo”: speriamo che me la cavo, speriamo di non vederlo più, etc. etc.( che quindi è da considerare come una vera follia imprenditoriale).
Riportiamo comunque l’esperienza di un vostro collega emiliano che negli ultimi anni, vedendosi decuplicare i contenziosi legali anche per futili motivi e di difficile accordo risolutivo, ha preso la decisione di garantire tutto l’usato in vendita, ribaltando le responsabilità inerenti la conformità, la gestione dei guasti meccanici ed elettronici sulla garanzia Sicura!, che gestisce i guasti pagando le riparazioni secondo le condizioni contrattuali e garantisce un rapporto di legalità tra le parti.
Ovviamente la garanzia non deve essere utilizzata come strumento per vendere (liberarsi!) i mezzi con problematiche pregresse certe, bensì come strumento per tutelare e tutelarsi, per soddisfare le aspettative dei nostri clienti, per creare fidelizzazione presso le nostre sedi e per realizzare i giusti profitti dalle vendite dell’usato.
Altre informazioni sulla garanzia SICURA! Su questo link
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Il Codice Civile disciplina la garanzia della cosa venduta agli art. 1490 e segg.
Art. 1490
“Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [1491] che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [2922].
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [1229]”.
(1) L’uso di cui alla norma è, di regola, quello normale del bene. Se, però, ne è stato dedotto in contratto un uso diverso e specifico, potrebbe farsi riferimento anche ad esso.
(2) Se il vizio sorge dopo la conclusione del contratto (1326 c.c.) non si applica l’ipotesi in esame in quanto si ha inadempimento del venditore (1453, 1218 c.c.). Dal vizio si deve anche tenere distinta l’ipotesi di consegna di un bene totalmente diverso da quello pattuito. In tal caso si ha inadempimento cui è applicabile la disciplina ordinaria (1453 ss. c.c.).
Art. 1491
“Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.
Art. 1492
Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi , il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Art. 1494
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa [1578, 1812, 1821].
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa .
Art. 1495
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge [1511,1512,1522].
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna [172 disp.att.]
(1) La norma si applica anche all’ipotesi di mancanza di qualità 1497 c.c.) ma non a quella di consegna di un bene totalmente diverso da quello pattuito, poiché in tal caso vale la disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento (1453 c.c.).
(2) Se il vizio è apparente, cioè riconoscibile dal buon padre di famiglia con ordinaria diligenza (1176 c.c.), il termine decorre dalla consegna (v. 1511 c.c.), se invece è occulto decorre dalla scoperta.
(3) Il comma si applica a prescindere dal fatto che il vizio sia apparente od occulto
_________________________________________________________________________________________________________________________________