Revisione generale delle macchine agricole (dal sito dell’INAIL)
Modalità di esecuzione della revisione
1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 80 (Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.
2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 295 (Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione
1. Le macchine agricole (A. trattori agricoli) sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella TEMPI.
2. Le macchine agricole (B. macchine agricole operatrici, C. rimorchi agricoli) sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.
Visita di revisione per i veicoli di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
1. Per tutti i veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Se le anormalità ed i difetti riscontrati risultano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell’osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate.
4. È consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per i veicoli per i quali la prenotazione è stata effettuata entro i termini, anche se la data fissata per la presentazione a visita e prova va oltre i termini di scadenza. Tale agevolazione non e’ consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini, possono essere annotate sulla domanda di revisione, ma non consentono la circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.
È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle seguenti macchine agricole (art. 57 nuovo codice della strada):
A. trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
B. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
C. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.