COMUNICATO STAMPA

proroga dei termini di attuazione dell’obbligo
del così detto “patentino” per le macchine agricole
 
UNACMA ritiene doveroso commentare alcune scelte politiche contenute nella legge di conversione del decreto-legge “proroga termini” (DL 192/2014 Milleproroghe)  specialmente alla luce di  comunicati stampa come quello sotto riportato, pure non avendone nessun diretto coinvolgimento.
 
CAMERA: MONGIELLO (PD), BENE PROROGA
ABILITAZIONE PER MACCHINE AGRICOLE
 
1252 – 18:02:15/12:20 – roma, (agra press) – “chi utilizza da tempo le macchine
agricole non dovra’ seguire i corsi di formazione previsti per ottenere
l’abilitazione”, sottolinea colomba mongiello, componente della commissione
agricoltura della camera e firmataria dell’emendamento al milleproroghe
approvato dalle commissioni affari costituzionali e bilancio con cui e’ stato rinviato
al 31 dicembre 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle
macchine agricole. “la proroga – continua mongiello – e’ motivata, appunto, dalla
necessita’ di elaborare una soluzione che semplifichi tale adempimento a favore di
quanti utilizzano da anni la gran parte dei circa 2,5 milioni di trattori, mietitrebbia,
(ap) – n. 45 2./..
ecc. immatricolate e in circolazione in italia. per questi imprenditori e operai i corsi
di formazione sarebbero un’inutile perdita di tempo, dunque di denaro. ora tocca
al mipaaf adempiere efficacemente alle indicazioni del parlamento – conclude
colomba mongiello – per evitare di ritrovarci alla fine dell’anno con la necessita’ di
chiedere un’ennesima proroga”. “
 
Risaltano subito evidenti una serie di inesattezze  che darebbero adito a supporre come alcuni nostri rappresentanti politici deliberino su temi senza averne adeguata informazione e consapevolezza,  dimostrando, addirittura, di non essere neppure a conoscenza  del contenuto delle leggi da loro stessi precedentemente votate.
Nella fattispecie, la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione alla guida delle macchine agricole (patentino) dal 22 marzo 2015 al 31 Dicembre 2015, di cui a all’art. 8 comma 5 bis della suddetta conversione il legge, non influisce assolutamente su “chi utilizza da tempo le macchine agricole”  come dichiarato nel comunicato stampa, in quanto  espressamente chiarito dalla circolare 0045.del 24-12-2013 emanata direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le deroghe concesse al SOLO settore agricolo, relative all’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012, già esonerano tutti i soggetti adibiti da tempo alla conduzione delle macchine agricole, dal frequentare i corsi di abilitazione previsti dall’accordo stesso, in base al “riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1 dell’accordo 22 Febbraio 2012“, e al “possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 “, con la sola necessità di frequentare un corso di aggiornamento di 4 ore ogni  5 anni.
Ne consegue, senza ombra di smentita, che l’obbligo dei corsi di abilitazione, nell’esclusivo caso della conduzione di   macchine agricole, resta in capo ai SOLI NEOFITI, che restano ulteriormente esclusi da una tutela voluta e riconosciuta dall’art.73 del D.L.gs 81/08.
L’approssimazione della conoscenza della norma emendata, è confermata anche dalla menzione delle “mietitrebbie” quali macchinari soggetti all’obbligo dell’abilitazione alla guida, sapendo bene che tali macchine sono ESCLUSE dall’elenco contenuto nell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012.
Ancora più significativa è l’esortazione espressa nei confronti del MIPAAF “ad  adempiere efficacemente alle indicazioni del parlamento” dimenticando che la norma è di competenza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e non del MIPAAF.
Da comuni cittadini, infine, riteniamo giusto sottolineare come il diverso trattamento riservato al solo settore agricolo, rappresenti una discriminante nel rispetto degli stessi diritti costituzionali.
 
“Si tratta di un diverso trattamento tra casi perfettamente simili che appare contrario al principio di uguaglianza consacrato nell’articolo 3 della Costituzione e che è del tutto irragionevole. La Corte Costituzionale, con un insegnamento più volte ripetuto, ha stabilito che un trattamento normativo  differenziato possa ritenersi lecito per situazioni in fatto non omogenee, ma che esso non è giustificato per quelle situazioni che abbiano le medesime caratteristiche fattuali quale è riferito questo caso”.                 Dott. B. Deidda
 
Ci appare pure incomprensibile come la politica non tenga conto delle indicazioni che giungono, a tale proposito, da INAIL,  che pure rappresenta l’ente pubblico che bene conosce e gestisce  le implicazione ed i costi sociali che la scarsa sicurezza in agricoltura comporta.
Costi che sono ampiamente  pagati anche da lavoratori di altri settori che da subito si sono adeguati ed hanno applicato la  medesima norma.
A parere di UNACMA sembrerebbe, quindi,  che certe decisioni politiche siano più  asservite al volere di taluni “poteri forti”   che  alla tutela ed eguaglianza dei cittadini, privilegiando maggiormente aspetti economici piuttosto che di salute e sicurezza.
 
UNACMA
Il Presidente
Roberto Rinaldin
 

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