In vigore dal 1° gennaio 2018 e differente dall’omologazione nazionale sotto vari aspetti, il Regolamento 167/2013 impone nuove norme per la costruzione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate in Europa
Le nuove trattrici devono essere conformi alla Mother Regulation
Oggi, nel Vecchio Continente, è dunque possibile vendere o acquistare nuovi trattori, rimorchi e attrezzature trainate omologate secondo la normativa Ue, che sostituisce la direttiva 2003/37/CE e stabilisce precisi requisiti costruttivi in termini di velocità di progetto, dimensioni, massa massima ammissibile, massa rimorchiabile, impianto frenante, ganci di traino e motori.Consapevoli che pochi nel settore sono a conoscenza delle ricadute – anche sugli utilizzatori – che hanno i cambiamenti apportati dal Regolamento, Unacma e FederUnacoma hanno unito le forze per spiegare novità, applicabilità e compatibilità della MR nel corso di una conferenza tenutasi a Fieragricola 2018.
Regolamento 167/2013: una storia durata due anni
Nonostante la Mother Regulation sia stata pubblicata il 5 febbraio 2013 e sia entrata ufficialmente in vigore il primo gennaio 2016, il passaggio alla nuova omologazione non è stato repentino, dando la possibilità ai costruttori di richiedere l’estensione delle omologazioni esistenti (conformi alla direttiva 2003/37/CE) per i trattori e di adeguare la produzione alle norme costruttive della MR fino al 31 dicembre 2017.
Oggi la fase di transizione è terminata: dal primo gennaio 2018, sono ammesse solo immatricolazioni di trattrici conformi alla Mother Regulation e sono vietate immatricolazioni e vendite di trattori nuovi conformi alla direttiva abrogata (2003/37/CE). Fino al primo gennaio 2020, sono tuttavia concesse l’immatricolazione, la vendita e l’acquisto dei macchinari in fine serie omologati secondo la vecchia direttiva nella misura del 10 per cento del totale dei mezzi venduti da ogni costruttore nei due anni precedenti.
Il numero di veicoli per casa costruttrice autorizzati nella procedura di fine serie è riportato nella circolare 731, diffusa dal ministero dei Trasporti Mit il 12 gennaio 2018.
Tempi di applicazione del Regolamento 167/2013 per l’omologazione dei trattori T
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Secondo FederUnacoma, l’adozione della nuova normativa ha in parte causato l’impennata delle immatricolazioni a fine 2017 e porterà ad un aumento dei costi dei mezzi agricoli – caratterizzati da contenuti tecnici di livello superiore – fino al 40 per cento nel periodo 2015-2021.
L’applicazione della Mother Regulation in Italia
Il Regolamento 167/2013 va ad integrare il Codice della strada Cds (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e le circolari del Mit, che stabiliscono sia norme costruttive sia norme comportamentali per la circolazione stradale dei mezzi.
L’integrazione della MR avverrà secondo il principio di gerarchia delle fonti di diritto, contenuto nell’articolo 106 del Cds, in cui si legge: “Qualora i decreti… si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione della Comunità europea, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive”.
“In sostanza, si dovrà far riferimento al Regolamento Ue per l’omologazione dei veicoli – ha chiarito Domenico Papaleo dell’ufficio tecnico FederUnacoma – mentre continueranno a valere le leggi nazionali (il Codice della strada e le circolari Mit) per la circolazione stradale“.
“Dopo un momento iniziale di difficoltà per i soggetti coinvolti nel processo omologativo, l’applicazione della MR in Italia porterà vantaggi tangibili tanto ai costruttori e ai rivenditori quanto agli utenti finali delle macchine agricole” ha commentato Lorenzo Iuliano dell’ufficio tecnico FederUnacoma, secondo cui le piccole e medie imprese costruttrici di rimorchi e attrezzature avranno bisogno di un periodo di assestamento più lungo rispetto alle case produttrici di trattori.
Macchine agricole, ora omologate in MR
Sono soggetti all‘omologazione europea i trattori a ruote T (oltre ai mezzi ATV e Side by side), i trattori a cingoli C, i rimorchi R e le attrezzature intercambiabili trainate S, mentre sono escluse le attrezzature portate e semi-portate e le macchine operatrici semoventi, per cui rimangono valide le precedenti prescrizioni di prodotto. Le categorie di veicoli T, R e S sono divisibili nelle sottocategorie a (con velocità di progetto inferiore ai 40 chilometri orari) e b (con velocità di progetto superiore ai 40 chilometri orari).
Campo di applicazione della Mother Regulation
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Per fare chiarezza sulla definizione ambigua di rimorchi R e attrezzature trainate S contenuta nella MR, lo scorso 4 gennaio il Mit ha emanato la circolare 134, in cui è definito rimorchio “qualsiasi veicolo agricolo o forestale … destinato al trattamento dei materiali con possibilità di carico e rapporto tra massa massima a pieno carico (escluso il carico statico verticale Fv agente sull’occhione) e massa a vuoto del veicolo pari o superiore a 3.0“.
Corrisponde, invece, ad un’attrezzatura intercambiabile trainata un veicolo agricolo o forestale per cui il valore di tale rapporto è inferiore a 3.0.
Velocità maggiori per i mezzi nuovi
Il Regolamento “madre” definisce le norme costruttive per la realizzazione dei veicoli T, C, R e S attraverso cinque Atti Delegati, che indicano i requisiti in termini di prescrizioni costruttive e prestazionali, velocità, dimensioni e massa massima a pieno carico (RVCR 1322/2014 e RVFSR 2015/208), le emissioni (REPPR 2015/96), la frenatura (RVBR 2015/68) e le prescrizioni amministrative (RAR 504/2015).
Relativamente alla velocità, la Mother Regulation permette il superamento – in quanto a omologazione – dei 40 chilometri orari (veicoli Tb-Rb-Sb), scontrandosi con gli articoli 57 e 142 del Codice della strada. Nell’articolo 57, si afferma che “ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote non devono essere atte a superare la velocità di 40 chilometri orari“, mentre nell’articolo 142 le macchine agricole e operatrici sono inserite tra i veicoli che non possono superare i 40 chilometri orari, se montate su pneumatici o altri sistemi equivalenti.
“Secondo il principio di gerarchia delle fonti di diritto e l’Articolo 5 del Regolamento europeo, in Italia è ammessa la vendita di veicoli Tb, Rb e Sb MR – ha precisato Papaleo – ma sono vietate tanto la circolazione a velocità superiori ai 40 chilometri orari quanto le modifiche delle omologazioni esistenti o dei mezzi già in circolazione”. I trasgressori del limite di velocità saranno multati, ma non privati della carta di circolazione del veicolo.
Le macchine agricole MR non possono superare la velocità di 40 chilometri orari in Italia
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Trattori, rimorchi e attrezzature in un’altra dimensione
I veicoli T, C, R e S MR presentano gli stessi limiti di lunghezza e altezza massime – 12 e 4 metri – stabiliti dal Codice della strada, ma passano dalla larghezza massima di 2.55 metri dell’omologazione nazionale ad una di 3 metri (limitata ai pneumatici).
Per motivi di sicurezza stradale, tali mezzi – considerati come veicoli eccezionali – possono circolare solo se in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 104 del Cds e dalla circolare 4485, diffusa dal Mit il 23 febbraio 2016.
Novità in termini di massa massima a pieno carico…
I trattori a ruote T MR sono caratterizzati dalla stessa massa massima tecnicamente ammissibile stabilita dal Codice della strada, cioè 18 tonnellate (comprensive di zavorre e attrezzature portate). Diversamente, la massa massima tecnicamente ammissibile dei trattori a cingoli C prodotti da inizio 2018 aumenta dalle 16 tonnellate previste dall’omologazione nazionale alle 32 tonnellate indicate nel Regolamento europeo.
La Mother Regulation apporta cambiamenti anche nel segmento dei rimorchi R e delle attrezzature S. La massa massima dei rimorchi e delle attrezzature monoasse passa dalle 6 tonnellate dell’omologazione nazionale, che include il carico statico verticale Fv, alle 10 o 11.5 tonnellate (rispettivamente, per l’asse non motorizzato e per l’asse motorizzato) dell’omologazione europea, che non considera l’Fv.
Inoltre, il Regolamento 167/2013 impone una massa massima ammissibile (escluso l’Fv per i rimorchi a timone rigido) variabile a seconda della distanza tra gli assi e pari a:
- 11-16-18-20 tonnellate nel caso di rimorchi R a due assi a timone rigido e attrezzature S (14 tonnellate secondo il Codice della strada);
- 11-16-18 tonnellate per R a due assi a timone non rigido e S (11-14 tonnellate secondo il Cds);
- 21-24 tonnellate nel caso di R a tre assi a timone rigido e S (20 tonnellate secondo il Cds);
- 21-24 tonnellate per R a tre assi a timone non rigido e S (20 tonnellate secondo il Cds);
- 32 tonnellate nel caso di R a quattro assi e S (40 tonnellate secondo la proposta di FederUnacoma).
Massa massima ammissibile dei rimorchi a due assi a timone rigido
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… e di massa rimorchiabile
Riguardo alla massa massima ammissibile del treno – inteso come il complesso motrice e rimorchio – il Codice della strada non prevede limitazioni per le combinazioni di trattrici e rimorchi, che potenzialmente possono arrivare fino a 58 tonnellate. “È attesa una circolare chiarificatrice da parte del Mit – ha affermato Domenico Papaleo – che sta valutando se obbligare gli operatori alla verifica preventiva della transitabilità dei rimorchi oltre le 44 tonnellate, senza vincoli in termini di massa circolante su strada”.
Premesso che sono vietate modifiche di macchine in circolazione finalizzate all’aumento della massa massima e di quella rimorchiabile, solo trattori e veicoli rimorchiati omologati in MR e combinati in complessi con le masse previste dal Regolamento “madre” possono circolare su strada. Per tutte le altre combinazioni di mezzi, valgono ancora le prescrizioni del Cds, che comprendono anche i rapporti di traino stabiliti dalla circolare 4485 del Mit.
Di seguito, si elencano i possibili complessi di veicoli e le relative masse massime e rimorchiabili, in linea con il principio che “il vecchio condiziona il nuovo”:
- Rimorchio MR + trattore MR: la massa massima dei veicoli R e S può arrivare a 32 tonnellate, che possono essere trainate dal trattore T;
- Rimorchio MR + trattore vecchio: anche se la massa massima di R e S può essere pari a 32 tonnellate, T può trainare un massimo di 20 tonnellate;
- Rimorchio vecchio + trattore MR: la massa massima dei veicoli R e S può raggiungere le 20 tonnellate, che possono essere trainate dal trattore T.
Massa rimorchiabile dei complessi di veicoli MR e non
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Cambiamenti per i dispositivi di frenatura
Il Regolamento 167/2013 presenta novità anche in termini di dispositivi di frenatura di servizio di rimorchi e attrezzature. Ecco cosa è cambiato:
- I veicoli R inferiori a 1.5 tonnellate e S inferiori a 3.5 tonnellate (inferiori a 3 tonnellate secondo il Codice della strada) non necessitano di freni;
- I rimorchi compresi tra 1.5 e 3.5 tonnellate e le attrezzature comprese tra 3.5 e 8 tonnellate si affidano a freni ad inerzia (non a freni meccanici, come previsto dal Cds) e non richiedono il montaggio di nessun impianto sul trattore;
- I veicoli R e S superiori alle 3.5 tonnellate (superiori alle 6 tonnellate secondo il Cds) devono montare freni idraulici a due linee o pneumatici.
Dunque, nel caso di complessi formati da rimorchio MR e trattore MR, i veicoli R e S possono utilizzare freni ad inerzia, idraulici o pneumatici, mentre la trattrice deve obbligatoriamente montare freni idraulici, pneumatici, idraulici + pneumatici o idraulici a due linee + idraulici a una linea.
Per complessi formati da rimorchio vecchio e trattore MR, R e S possono usare freni ad inerzia, meccanici, idraulici o pneumatici, mentre T monta almeno uno dei dispositivi obbligatori sopra citati e – in aggiunta a questi – freni meccanici, idraulici, adattori semplici o adattatori evoluti per il collegamento ai veicoli trainati non MR.
Dispositivi di frenatura dei complessi di veicoli MR e non
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Per permettere l’abbinamento dei trattori MR con il parco macchine circolante italiano, il Mit autorizza l’omologazione di trattrici con leva per la frenatura meccanica (non prevista dalla MR) di rimorchi inferiori alle 5 tonnellate (circolare 29058 del 30 dicembre 2016) e – fino al 31 dicembre 2020 – l’omologazione di trattrici con impianto idraulico a una linea per la frenatura di veicoli trainati con idraulica a una linea.
“Infine, i trattori conformi alla Mother Regulation con velocità superiori ai 60 chilometri orari dovranno essere muniti di ABS – ha specificato Domenico Papaleo – mentre quelli con velocità comprese tra 40 e 60 chilometri orari, per i quali la discussione è ancora aperta, quasi sicuramente non dovranno montare un impianto ABS”.
Diversi dispositivi di accoppiamento per i macchinari MR
Oltre a stabilire una nuova nomenclatura e omologazione per i ganci fissi a perno e gli occhioni girevoli (finora noti come Cuna NC 338-02 e Cuna NC 438-06 e attualmente denominati Iso 6489-5 e Iso 5692-3), il Regolamento 167/2013 prevede la possibilità di installare sulle trattrici differenti tipi di ganci, tra cui quelli a perno, a uncino, piton, a sfera e le barre di traino Iso 6489-5, Iso 6489-3.
Di conseguenza, i veicoli R e S MR possono essere equipaggiati con occhioni girevoli, fissi, torici per ganci a uncino e piton, per barre di traino e per veicoli commerciali, nonché con calotte per ganci a sfera.
“In fase di acquisto, gli utilizzatori dovranno accertarsi che i ganci dei trattori siano compatibili con gli occhioni dei rimorchi – ha spiegato Lorenzo Iuliano – in modo tale da non avere problemi di accoppiamento tra i veicoli”.
Dispositivi meccanici di accoppiamento previsti dal Regolamento 167/2013
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Altra novità introdotta dalla Mother Regulation è l’inserimento dei due bracci inferiori dell’attacco a tre punti tra i collegamenti meccanici per il traino di veicoli Ra fino a 3.5 tonnellate e S, anche su strada.
“Il collegamento tramite attacco a 3 punti del rimorchio, in virtù delle caratteristiche molto diverse rispetto ad ‘gancio-occhione, è possibile solo se il veicolo trainato ha uno snodo che gli consente una rotazione intorno ad un asse verticale e – ha aggiunto Iuliano – non deve essere confuso con quello dei rimorchi semi-portati, che non permette la rotazione intorno ad un asse verticale”.
Cosa cambia a livello di motorizzazione?
Nel 2018, la Mother Regulation presenterà un nuovo atto delegato (ultimo emendamento al regolamento REPPR riguardante le emissioni sonore e gassose dei trattori) che imporrà sulle trattrici MR motori conformi allo Stage V, dotati di un filtro Dpf migliorato per ridurre drasticamente le emissioni di PM rispetto ai propulsori degli Stage precedenti.
I motori con potenze di 0-76 cavalli e 176-761 cavalli dovranno essere emissionati in Stage V a partire dal 1 gennaio 2021, mentre quelli con potenze di 76-176 cavalli a partire dal 1 gennaio 2022. Nei 24 mesi precedenti alle date sopra citate, le trattrici potranno essere equipaggiate con propulsori Stage V o con motori conformi allo Stage precedente – indicati come motori di transizione – per consentire ai costruttori lo smaltimento delle rimanenze di magazzino.
Ulteriori novità della Mother Regulation
Il Regolamento europeo prevede anche l’obbligo di montare gli stacca batterie esterni, il tachimetro sui veicoli circolanti a velocità superiori ai 30 chilometri orari, due specchietti retrovisori (uno per lato), gli agevolatori per il sollevamento degli archi anteriori di protezione dei trattori medio-grandi e i comandi con specifica colorazione (rosso per i comandi d’emergenza, arancio per la movimentazione e lo stazionamento, giallo per il controllo della pdp, blu per la gestione dell’idraulica e dell’attacco a tre punti).
Le trattrici MR dovranno possedere anche impianti di frenatura di servizio riprogettati per migliorare le prestazioni e dispositivi di protezione dal capovolgimento Rops, obbligatori pure per i mezzi con massa a vuoto inferiore ai 600 chilogrammi. “Le novità previste dal Regolamento europeo sono finalizzate all’aumento della sicurezza operativa, in particolare all’avviamento e all’abbandono sicuri del trattore – ha concluso Iuliano – che non può spostarsi o operare con la pdp in assenza del conducente a bordo o del freno di stazionamento inserito”.
Prossimi passi di FederUnacoma
Il Regolamento 167/2013 presenta diversi punti ancora da interpretare. Per la loro definizione, i lavori sono ancora in corso e – fanno sapere i tecnici di FederUnacoma – diversi incontri a livello comunitario e nazionale seguiranno in primavera.
“Sebbene non siano possibili cambiamenti legislativi della normativa europea nei prossimi 1-2 anni, stiamo partecipando a tavoli di lavoro sui punti interpretativi rimasti aperti per fornire spiegazioni univoche – ha spiegato Iuliano – che saranno riportate nelle circolari ministeriali”.
In più, la Federazione sta organizzando diversi workshop per spiegare i dettagli della MR alle varie associazioni di categoria (Unacma, Cai, Uncai). I prossimi incontri si terranno il 16 marzo alla Fiera di Savigliano e il 23 marzo al Momevi di Faenza (Ra).
“Caratterizzati da miglioramenti prestazionali, i veicoli omologati in MR renderanno il parco macchine meno inquinante, più sicuro e più performante, ma tutto ciò deve essere spiegato con chiarezza e rapidità agli agricoltori, che potrebbero percepire in modo sbagliato la nuova omologazione” ha concluso Lorenzo Iuliano.